L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.
Per tutti i settori la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
L’accordo prevede anche che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e quindi che il modulo di carattere “generale” venga integrato con un modulo di carattere “specifico”. Per completare il percorso formativo tutti i lavoratori necessiteranno di una formazione aggiuntiva declinata in funzione della mansione e del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede un aggiornamento quinquennale dei lavoratori indipendentemente dal settore ATECO di appartenenza.
c/o aula CONFCOMMERCIO - Via Aquileia, 62 - 30016 Jesolo (VE)